Green pass rafforzato e regole quarantena
Aggiornamento del 10/01/2022
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 green pass rafforzato
Il green pass rafforzato è una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare altrimenti detto tampone.
Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Validità: Dal 1° febbraio 2022 il green pass rafforzato avrà validità di 6 mesi dall'ultima somministrazione.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si estende l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale con obbligo di indossare la mascherina FFP2
- servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all’aperto
- alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- sagre, fiere, convegni e congressi
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- accesso agli eventi e alle competizioni
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all’aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
- musei e mostre
- cinema e teatri
- biblioteca (art. 8 del D. L. n. 221/2021)
- parchi tematici e di divertimento
- per centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia)
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- corsi di formazione privati se svolti in presenza.
SE SEI POSITIVO
quando rientrare in comunità
-
PERSONE ASINTOMATICHE: periodo di quarantena/isolamento di 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare (non antigenico) con esito negativo;
- PERSONE SINTOMATICHE: periodo di quarantena/isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da tampone (non antigenico) con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON POSITIVO
quando rientrare in comunità
VACCINATO CON 2 DOSI (ciclo vaccinale primario) ENTRO 4 MESI – GUARITO ENTRO 4 MESI – VACCINATO CON 3 DOSI (dose di richiamo booster)
- PERSONE ASINTOMATICHE: niente quarantena precauzionale ma obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni
-
PERSONE SINTOMATICHE: 5 giorni di quarantena o autosorveglianza + test antigenico rapido o molecolare negativo
VACCINATO CON 2 DOSI (ciclo vaccinale primario) DA OLTRE 4 MESI – GUARITO DA OLTRE 4 MESI
- PERSONE ASINTOMATICHE/SINTOMATICHE: 5 giorni di quarantena o autosorveglianza + tampo rapido o molecolare negativo
CHI NON È VACCINATO
- PERSONE SINTOMATICHE: obbligo di rimanere in quarantena/isolamento per 10 giorni + tampone rapido o molecolare negativo finale
-
PERSONE ASINTOMATICHE: obbligo di rimanere in quarantena/isolamento per 14 giorni anche senza obbligo di tampone rapido o molecolare negativo
Si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
FFP2 dove obbligatorie
-
a bordo di treni, aerei, navi, autobus, tram e metropolitane
-
spettacoli all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo
-
eventi e competizioni sportive
Capienze impianti sportivi
Consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Negli stadi e nei palazzetti dello sport all'aperto e al chiuso sarà:
- necessario numerare i posti e prevedere percorsi separati per ingresso e uscita;
- obbligatorio esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina;
- vietato il consumo di cibi e bevande e la vendita di prodotti alimentari all'interno.
Fonti:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912